Redazione di regolamenti condominiali
Chiunque può formulare una proposta di regolamento senza alcun obbligo di rivolgersi ad un professionista. Il primo comma dell’articolo 1138 del codice civile prevede infatti che, in un edificio in cui il numero dei condomini è superiore a dieci, debba essere formulato un regolamento che contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, mentre il secondo comma specifica che ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Tuttavia appare evidente che affidare la redazione del documento ad un esperto del settore possa evitare di produrre un regolamento condominiale inadeguato che contribuisca ad aumentare la complessità di gestione delle unità immobiliari, creando così i presupposti per il contenzioso tra i condomini.
Individuare le giuste modalità di limitazione delle facoltà d’uso delle parti comuni dell’edificio si traduce nel garantire una maggiore serenità nella vita condominiale ma anche nel mantenere o addirittura aumentare il valore dell’unità immobiliare.
La scelta del relatore del regolamento condominiale quindi non deve tenere conto solamente del momentaneo risparmio economico ma anche dell'investimento per il miglior godimento della propria unità immobiliare e del futuro prezzo di mercato.